Il blog è curato dalla Associazione Veronese dei Custodi Giudiziari.

lunedì 21 novembre 2011

ASTA CON INCANTO (c.d. per alzata di mano)


VENDITA CON INCANTO
Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto per l'acquisto dei beni pignorati posti in vendita.
Gli avvocati possono fare offerte per persone da nominare ex artt. 579 e 583 c.p.c.;
Per l’ammissione all’incanto
Per ciascun lotto occorre depositare, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo precedente l’incanto, presso il luogo dove si svolge l'asta (Notes o Notaio Buoninconti):
  1. domanda di partecipazione all'asta in bollo corredata da:
- fotocopia del documento di identità e del tesserino fiscale dell'offerente,
- il certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura e o l’atto di nomina che giustifichi i poteri, se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto,
  • l'autorizzazione del giudice tutelare, se l’offerente è minorenne (l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori),
  • la procura speciale con firma autenticata da Notaio, in caso di partecipazione all’incanto tramite rappresentante;
B) cauzione per un importo pari al 10% del prezzo base d'asta, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato con l’indicazione del numero della procedura.
La domanda di partecipazione deve contenere:
  • il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile,
  • i corrispondenti dati del coniuge, se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni,
  • i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta,
  • l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
L'offerente è tenuto a partecipare all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In difetto di partecipazione verrà trattenuto un decimo della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580 c.p.c.
L'aggiudicazione è provvisoria. Sono ammesse offerte di aumento di quinto ai sensi dell'articolo 584 c.p.c.

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